Da oggi entra in vigore il nuovo TULD con le nuove sanzioni riuscendo a peggiorare la situazione già drammatica del vecchio testo all'art 303 in quanto oggi si evidenziano le seguenti criticità:

1) Con l’entrata in vigore del nuovo decreto vi sarà l’obbligo, per le Dogane, di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine accertati sia superiore a 10.000 euro o quando ricorrono i presupposti del contrabbando aggravato (art. 88, c. 2).

2) per le sanzioni di natura amministrativa, ”Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”. Se questa violazione viene rilevata come non costituente reato (contrabbando) si applica la sanzione amministrativa compresa tra l’80 e il 150% dei diritti di confine (art. 96, comma 14). La derubricazione a illecito amministrativo da parte dell’autorità giudiziaria comporta un’altra rilevante conseguenza,  la non applicazione della confisca, prevista invece come obbligatoria nei casi di contrabbando. Tale sanzione, può essere ridotta in presenza di alcune attenuanti. Se, invece, l’autorità giudiziaria ritiene sussistente l’elemento del dolo, mantiene presso di sé il relativo fascicolo e prende vita il procedimento penale. oltre alla confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito.

3) Il nuovo L’art. 27 definisce i “diritti doganali” come tutti i diritti riscossi dall’Agenzia delle dogane in forza dei vincoli UE o nazionali. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato”. Pertanto anche l'IVA torna ad essere un diritto di confine