La Commissione europea, con Avviso 2021/C 520/07, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27.12.2021, ha comunicato che l’Unione ha soddisfatto i requisiti amministrativi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell’APE interinale fra la Costa d’Avorio e l’Unione europea.

A partire dal 1° gennaio 2022 è applicabile il cumulo tra l’Unione europea e altri paesi dell’Africa occidentale, altri Stati ACP e i paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell’APE interinale Costa d’Avorio-UE.
Gli esportatori nell’Unione potranno considerare materiali provenienti dai richiamati paesi e territori come materiali originari dell’Unione se incorporati in un prodotto ottenuto nell’Unione ed esportato verso la Costa d’Avorio nell’ambito dell’APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all’articolo 7.

L’articolo 7 consente agli esportatori dell’Unione di considerare che le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM sono state effettuate nell’Unione su un prodotto ottenuto nell’Unione ed esportato in Costa d’Avorio nell’ambito dell’APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all’articolo 7.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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