Il nuovo protocollo sull'accordo, invece, permette alle parti di ricorrere, in alternativa all’esportatore autorizzato, all’esportatore registrato secondo la legislazione interna. Per l’Unione europea, come noto, si tratta della registrazione al sistema REX, già prevista negli accordi con Canada, Giappone, Vietnam, SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare).

Il 25 maggio 2020 la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE un avviso rivolto agli esportatori e agli altri operatori coinvolti nelle esportazioni di prodotti di origine preferenziale verso i Paesi ESA. Nello specifico, l’avviso stabilisce che, a partire dal 1° settembre 2020, l’unica prova di origine riconosciuta per le export dalla UE verso i Paesi ESA è la dichiarazione su fattura compilata, per spedizioni contenenti merce originaria di valore superiore a € 6.000, da un esportatore registrato al sistema REX.

A partire dal 1° settembre scorso, dunque, non è più possibile beneficiare del trattamento preferenziale mediante presentazione di certificato EUR.1 o ricorso allo status di esportatore autorizzato.