Il protocollo di origine dell’accordo UE-Ghana è entrato in vigore il 20 agosto 2020 e, da tale data, il trattamento preferenziale è esteso anche ai prodotti originari dell’UE che vengono importati in Ghana.

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, del Protocollo, i prodotti originari dell’UE importati in Ghana beneficiano del trattamento preferenziale solo se accompagnati da una dichiarazione di origine su fattura compilata, per le esportazioni contenenti merci originarie di valore superiore a € 6.000, da un esportatore registrato al sistema REX.

Gli esportatori ghanesi, invece, per massimo tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono attestare l’origine preferenziale mediante l’emissione del certificato di circolazione EUR.1 o, in alternativa, mediante dichiarazione di origine su fattura, compilata da un esportatore autorizzato sopra la predetta soglia di € 6.000.

Al termine dei tre anni, verrà meno la possibilità di rilasciare EUR.1 e sarà ammessa solo la dichiarazione di origine su fattura compilata, per le spedizioni contenenti prodotti di origine preferenziale di valore superiore a € 6.000, non più da un esportatore autorizzato ma da un esportatore registrato conformemente alla legislazione ghanese.