Con la Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell’8 novembre 2019 è stato approvato il testo dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore dal 21 novembre 2019 con lo scopo di creare una zona di libero scambio ed eliminare i dazi per le merci che rispettano i criteri di origine preferenziale.
 
I soggetti che possono attestare l’origine preferenziale sono i seguenti:
 
nell'Unione:
- un “esportatore autorizzato" ai sensi dell’art. 18 del Protocollo; oppure
- un qualsiasi esportatore, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro;
 
a Singapore un esportatore che:
- sia registrato presso l'autorità competente e abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN); e
- ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.
 
Siamo quindi a Vostra disposizione per effettuare una valutazione se la merce che esportate verso Singapore rispetti i requisiti di origine preferenziale.
Successivamente potremo presentare la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione allo status di Esportatore Autorizzato o l'aggiornamento della stessa.