Prendendo atto delle pressioni da parte di molti Paesi, la Commissione europea ha proposto di allungare i tempi dell’entrata in vigore graduale di un controverso provvedimento, dedicato alla lotta contro la deforestazione nei Paesi terzi. 

Secondo il testo le aziende importatrici, responsabili della loro catena di fornitura, dovranno dimostrare la tracciabilità dei prodotti, utilizzando dati di geo-localizzazione. La proposta presentata ieri dovrà ora ottenere il benestare del Consiglio e del Parlamento. Secondo il WWF, l’Unione europea è responsabile del 16% della deforestazione globale, per via delle sue importazioni (principalmente di soia e olio di palma, dati del 2017) ed è il secondo distruttore di foreste tropicali dopo la Cina.

Il 2 ottobre la Commissione Europea ha pubblicato ulteriori documenti di orientamento per supportare le parti interessate globali, gli Stati membri e i paesi terzi nei loro preparativi per l’attuazione del regolamento UE sulla deforestazione, cosiddetto EUDR. Alla luce dei feedback ricevuti dai partner internazionali, la Commissione ha proposto la concessione di una proroga per prepararsi che, se approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sposterebbe l’applicazione al 30 dicembre 2025 per le grandi aziende e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.

L’obiettivo del Regolamento 1115/2023 è ridurre al minimo il contributo dell’Ue alla deforestazione attraverso la regolamentazione dell’immissione e della messa a disposizione sul mercato dell’Unione, ma anche dell’esportazione dall’Unione, di beni che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime interessate” (Link all'elenco dei prodotti interessati).

Come regola generale, gli operatori dovranno esercitare la dovuta diligenza nei confronti di tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

 

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza:

  1. nome e indirizzo dell’operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI);
  2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità (massa netta in chilogrammi) del prodotto interessato che l’operatore intende immettere sul mercato o esportare;
  3. paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti;