Il Regno Unito ha scelto di lasciare l’Unione Europea, per cui non è più soggetta alle regole doganali della stessa. L’accordo che regola il recesso britannico prevede un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2020. In base allo stato delle negoziazioni tra Unione Europea e Regno Unito sembra sempre più probabile che un accordo sugli scambi non sia raggiungibile nell’immediato.

Quindi dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell’Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo. Gli operatori devono prepararsi al ripristino delle normali operazioni doganali per gli scambi con il Regno Unito ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla breve guida della Commissione europea. 

Cosa cambia

Tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE); sarà perciò necessario espletare formalità doganali a prescindere dalla negoziazione o meno di un accordo. Le procedure da seguire sono spiegate nel sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la presentazione della dichiarazione, l’assegnazione del numero di riferimento dell’operazione MRN (Movement Reference Number), l’attribuzione del DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) e la ricevuta di uscita della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate.

Si ricorda, inoltre, che per esportare verso Paesi extra UE, e quindi dal gennaio 2021 anche verso la Gran Bretagna, è necessario essere titolari di un codice EORI. Questa è una formalità che gli operatori che fino ad oggi hanno svolto solo transazioni intracomunitarie dovranno adempiere in via preventiva, per poter garantire la continuità di invio delle proprie merci nel Regno Unito; gli operatori sprovvisti di tale codice fin da ora possono prendere contatti con le Autorità doganali per ottenerlo.

Bisogna anche considerare il negoziato sul protocollo per l'Irlanda del Nord per le quali le vendite vengono trattate come se fossero effettuate in territorio comunitario, pertanto compilando il modello Intrastat e non la bolla doganale di Esportazione.

DA RICORDARE

  • vendite in GB (inghilterra, Galles e Scozia) iva art 8 DPR 633/1972
  • vendita Irlanda del Sud e Irlanda del Nord vendita iva art 41 DL 331/1993
  • Verificare i codici HS
  • verificare la necessità di eventuali licenze e permessi richiesti
  • verificare come si è organizzato il cliente e di che tipo di documenti ha bisogno
  • per le vendite in GB la ditta deve avere il codice EORI (italiano non inglese)
  • emissione bolla doganale per vendite in GB con controllo del visto uscire
  • porre attenzione sulle marchiature CE che diventeranno UKCA o MHRA(dal 01/01/2022)
  • controllo merci in Dual-Use e utilizzare la regola per i paesi terzi
  • Concordare esattamente gli INCOTERMS corretti
  • Attenzione alle formalità specifiche richieste da alcuni porti che richiedono la PRE-NOTIFICA
  • Attenzione ai prodotti soggetti ad ACCISE
  • Le decisioni doganali ITV e IVO emesse dalle autorità doganali del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 non saranno più valide 

COME DI COMPORTERA' LA DOGANA UK:  3 STEP

FASE 1, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021: primi cambiamenti nella documentazione doganale ma, soprattutto, la possibilità di presentare delayed declarations, fino a 6 mesi! Per le merci non controllate
FASE 2, dal 1° aprile al 30 giugno 2021: introdotti ulteriori requisiti specifici e ampliamento dei controlli sanitari e fitosanitari (continua la possibilità di avvalersi delle delayed declarations)
FASE 3, dal 1° luglio 2021: obbligo di presentare alle autorità doganali dichiarazioni di sicurezza, dichiarazioni doganali complete e passaggio delle merci tramite Border Control Posts (BCP) 

Guide utili

Le linee guida del Governo britannico (aggiornate ad ottobre 2020), rivolte prevalentemente agli operatori inglesi, forniscono tuttavia dettagli per le imprese e i passeggeri su come opererà il confine GB-UE dopo la fine del periodo di transizione, notizie utili anche alle nostre imprese che intrattengono relazioni commerciali con partner inglesi. Il contenuto molto dettagliato riporta informazioni sui cambiamenti, le formalità e la documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall’unione doganale dell’UE dopo il periodo di transizione, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ALLEGATO A DOVE VENGONO RIPORTATI GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI COMUNITARI PER ESPORTARE IN UK

La scheda predisposta dall’Agenzia ICE, le procedure nei controlli doganali all’importazione vedranno tre fasi: 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021 e 1 luglio 2021, quando tutti i nuovi regimi doganali si prevede saranno completamente operativi. In particolare le procedure doganali si attiveranno con modalità e tempistiche diverse a seconda della tipologia della merce. Quindi le procedure saranno meno rigorose dal 1° gennaio 2021 per alcune tipologie di merci. Si passerà al pieno regime con richiesta di documentazione maggiormente dettagliata solamente dal 1° luglio 2021. Questo approccio flessibile e pragmatico darà alle imprese più tempo per organizzare la propria attività.

Linee guida forniti dalla nostra ADM

Border Operating Model 

UK.GOV - The UK transition

UK Global Tariff Tool