In data 18/12 sono state pubblicate con la circolare 49 dalla dogana alcune linee guida per le esportazioni verso la UK in vigore dal 01.01.2021, ribadendo comunque tutti i punti trattati belle precedenti News la dogana di sofferma su dei punti piuttosto interessanti come:

  • attuare alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione;
  • richiamare l’attenzione su adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione che; correttamente attuati, consentono agli operatori di usufruire di benefici fiscali (non imponibilità/abbuono o rimborso ai fini IVA e accise) e velocizzazione delle procedure connessi alle operazioni di esportazione;
  • non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate da questa Agenzia a soggetti britannici;
  • l’identificativo GB ove necessario verrà sostituito con la sigla XI (Irlanda del Nord);
  • l’entrata e l’uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi;
  • gli operatori economici potranno proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP) per i regimi speciali diversi dal transito;
  • l’autorizzazione su dichiarazione doganale per i regimi speciali diversi dal transito, in base all’art.163 RD, potrà essere utilizzata nelle ipotesi in cui le operazioni relative siano sporadiche;
  • Una grande agevolazione è l’autorizzazione all’utilizzo dei luoghi approvati per il regime dell’esportazione consente la presentazione e la disponibilità per i controlli di merci unionali destinate all’export in un luogo diverso dalla dogana pertanto presso la propria azienda e permette di ridurre i tempi per l’espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le aziende italiane esportatrici;
  • Si fa inoltre OBBLIGO come criterio richiamato dalla normativa che individua, quale ufficio doganale competente , quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore e Applicando tale criterio non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore
  • Le merci, dopo essere state svincolate dall’ufficio di esportazione devono essere presentate, accompagnate dal DAE (documento di accompagnamento esportazione);
  • Una puntuale osservanza dei suddetti criteri - unitamente al rispetto delle condizioni di consegna della merce (incoterms) che permettono di individuare il soggetto tenuto all’espletamento delle formalità doganali di esportazione - consente inoltre di ridurre in modo significativo il fenomeno della duplicazione delle dichiarazioni doganali di esportazione;
  • A decorrere dal 1° Gennaio 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderirà alla Convenzione CTC quale Parte contraente a sé stante. Pertanto, le merci unionali trasportate verso tale paese, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune;
  • alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – parte integrante dell’accordo sul recesso UK -, la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito

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