Con tale accordo, il fornitore italiano dispone il trasferimento dei beni presso un deposito del cliente in territorio extraUe; quest’ultimo ha la facoltà, in base alla proprie esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento.
E’ un contratto con effetti reali differiti, poiché il trasferimento della proprietà delle merci si realizza in capo al cliente solamente nel momento in cui avviene il prelievo dei beni dal deposito
La cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a), si perfeziona con il prelievo delle merci dal deposito e non all’atto dell’invio dei beni all’estero. 

La risoluzione 58/e del 05.05.2005 ha delle peculiarità che devono essere tenute in considerazione:

- l’accordo di conignment stock deve essere regolato tramite un contratto tra le parti
- I beni devono essere trasferiti presso il magazzino del cliente estero o in un magazzino terzo dove l’acquirente abbia accesso esclusivo
- Il trasferimento di proprietà avviene al momento del prelievo da parte dell’acquirente
- Il valore della merce che verrà prelevata dovrà essere uguale a quella della fattura proforma di arrivo

Operativamente:

- L’acquirente invia un ordine di acquisto al fornitore che consegna i beni all’estero presso un deposito del soggetto acquirente o ad un soggetto terzo ma con accesso esclusivo da parte dell’acquirente
- L’esportazione delle merci avviene con bolla doganale corredata da fattura proforma
- All’atto del prelievo l’acquirente emette un documento attestante le merci ritirate
- Il fornitore a sua volta emetterà una fattura non imponibile art 8 primo comma lettera a), riportando nella stessa indicazioni dell’ordine, della bolla doganale di esportazione, della fattura pro-forma d’uscita e del documento di prelievo rilasciato dall’acquirente.

Attenzione che se i beni sono inviati in un deposito extraUe, di cui sia titolare il fornitore italiano (e non l’acquirente estero), non si rientra nella fattispecie del consignment stock.
In tal caso, la cessione in territorio extraUe dei beni prelevati dal deposito costituisce una cessione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n°633/72, in quanto la merce è ubicata all’estero all’atto del trasferimento della proprietà

Link Risoluzione n°58/E del 5 maggio 2005