Dal 1° ottobre 2019 sarà disponibile il nuovo sistema unionale per la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e delle autorizzazioni Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Sulla base delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 – CDU, dalla suddetta data viene introdotto il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici, fornendo agli operatori commerciali un’interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di ITV e AEO, accedendo al Trader Portal tramite il seguente link https://customs.ec.europa.eu/gtp/.

Il citato articolo 6 del CDU – Codice Doganale d’Unione – rubricato alla voce “Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati”, prevede quanto segue: “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.

Si ricorda che, le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.

Le ITV possono essere richieste da un operatore commerciale (o da un suo rappresentante) all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito (o in cui dette informazioni devono essere utilizzate). Allo stesso modo, anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all’autorità doganale di un Paese membro, purché abbia ottenuto il codice EORI in detto Stato.

Il programma europeo Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator) è invece rivolto agli operatori economici che effettuano operazioni coperte dalla normativa doganale che rispettano le condizioni e i criteri definiti dalla legislazione doganale dell’Unione Europea.

Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni preesistenti (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte; tale documentazione può facilitare il processo di autorizzazione AEO.

Possono ottenere lo status di AEO tutti gli operatori economici, ed i loro partner commerciali, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale qualificandosi positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale status sia attestato, non più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili, ossia possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

Riepilogando, per la presentazione delle descritte istanze non andranno più utilizzati i modelli di istanza e di decisione cartacei finora impiegati. Tutte le fasi procedimentali di rilascio dell’ITV e dell’AEO (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione ITV o AEO, revoca/annullamento, diritto di essere ascoltati, periodo di uso esteso ITV), nonché le fasi di gestione di tali decisioni (modifica elementi identificativi, sospensione e revoca) si svolgeranno solo per mezzo del Trader Portal.

A partire dal mese di ottobre 2019 le istanze di ITV e AEO che perverranno attraverso canali diversi non saranno più accettate.

Eventuali campioni necessari al rilascio delle ITV dovranno essere inviati all’Ufficio tariffa e classificazione, facendo riferimento al numero di registrazione della domanda generato dal sistema. Si ricorda, infine, che per quanto riguarda le autorizzazioni AEO resta fermo l’obbligo di presentare in allegato all’istanza il questionario di autovalutazione debitamente compilato.