A decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII (regolamento (UE) 2023/1214) che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII, saranno vietati.

Il divieto di importazione si applica pertanto ai suddetti prodotti originari o esportati dalla Russia, a prescindere dal paese dal quale essi vengono importati, secondo le modalità della tabella seguente:

  • 30/09/2023 divieto di importazione Dal 30 settembre 2023 sarà vietato a tutti gli operatori unionali acquistare o importare tali beni, indipendentemente dalla loro origine laddove siano stati realizzati in Paesi terzi a partire dalla lavorazione di altri prodotti siderurgici di origine russa (listati nel medesimo allegato XVII)
  • 01/04/2024 per i soli prodotti realizzati a partire da beni di cui al codice NC 7207 11 (Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0 25 di carbonio 7207 11 di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore) dal 1 ottobre 2024 per i prodotti realizzati a partire da beni di cui ai codici NC 7207 12 10 (Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0 25 di carbonio di sezione trasversale, laminati od ottenuti con colata continua) e 7224 90 (Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie semiprodotti di altri acciai legati)
  • 01/10/2024 prodotti dell'allegato XVII contenenti prodotti di cui ai codici NC 7207 12 10 o 7224 90

all'atto dell'importazione l'importatore deve essere in grado di fornire la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Nell’ambito dei controlli doganali, pertanto, potrebbe essere richiesto agli operatori, in caso di controllo documentale, controllo scanner o visita merci, di fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Al riguardo, la Commissione Europea ha dato come indicazione sul tipo di prova possibile, indicando in particolare il mill test certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti sebbene si tratta di una mera indicazione orientativa.

Potranno essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai predetti MTC, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l'origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.

ALLEGATO XVII