A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, è stata novellata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro.

Essendoci stati parecchie richieste di chiarimenti in quanto la norma prevedeva dei documenti difficilmente reperibili dalle aziende l'agenzia delle Entrate con Risposta 117 2020 si è espressa ritenendo sufficienti i seguenti documenti:

- fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;

- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;

- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;

- elenchi riepilogativi Intrastat

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO

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