Dal 1° luglio 2021 l’esenzione in ambito Iva per i beni di valore fino a 22 Euro importati nell’Ue verrà abolita. Secondo le nuove norme, tutti i beni commerciali importati nella Ue saranno soggetti ad Iva, indipendentemente dal loro valore.
 
Permane invece l’esenzione doganale per le merci con un valore intrinseco non superiore a 150 Euro, importate nell’Ue. Tuttavia in seguito alle novità introdotte, resteranno due modalità operative:
 
Bolletta doganale completa per merci > 150 Euro
Bolletta doganale semplificata per merci < 150 Euro.
Semplificazioni per la riscossione dell’Iva e vantaggi del regime IOSS
Dal 1 luglio 2021, l’Iva sui beni di modico valore potrà essere assolta nel modo seguente:
 
pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/marketplace, mediante lo sportello unico di importazione (IOSS)
pagamento all’importazione nell’UE se il fornitore/marketplace non utilizza lo sportello unico di importazione (IOSS).
Il regime IOSS di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l’Iva sulle vendite di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea nel seguente modo:
 
l’importazione è esente da Iva
l’Iva è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente.
Si tratta di un regime non obbligatorio, inapplicabile nell’ipotesi di beni soggetti ad accise. Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:
 
Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono a un cliente privato nella UE beni di modico valore (<150 Euro)
Marketplaces stabiliti e non nella UE, che facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore (<150 Euro) importati per fornitori sottostanti.
I vantaggi dell’utilizzo dello sportello unico di importazione (IOSS) derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell’acquisto on line.
 
Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisti al momento dell’importazione del bene nella UE.  
 
L’applicazione di questa agevolazione anche ai marketplaces rientra in un’ottica di responsabilizzazione nei confronti di coloro che facilitano tramite l’uso di una interfaccia elettronica, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella UE, da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a un soggetto non passivo. Nella suddetta fattispecie, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni.
 
In sostanza, le aziende che gestiscono interfacce elettroniche saranno considerate ai fini Iva, in determinati casi, come “fornitori” dei beni venduti ai clienti privati nell’UE. Dal 1° luglio saranno chiamate a versare l’imposta su queste vendite.
 
Questa procedura consentirà di rendere più efficace la riscossione dell’Iva e semplificare gli oneri amministrativi dei fornitori, consumatori e Amministrazioni finanziarie.