Come noto, l’art. 11, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha previsto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. Ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell’obbligo è stata differita al 30 settembre 2020.
L’Agenzia delle Dogane ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura, che si inserisce tra le azioni di contrasto alle frodi in materia di accisa, adottando la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l’11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l’obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane. Successivamente, la circolare n. 9/2020 del 26 maggio 2020 ha definito il dettaglio dei tracciati informatici per l’invio dei messaggi elettronici, corredati da tabelle di corrispondenza tra i relativi campi e l’articolato della determinazione stessa, ribadendo in via conclusiva la necessità che i soggetti speditori conformassero ad essi i propri sistemi elettronici.
L’applicazione del progetto e-DAS, resa disponibile in ambiente di addestramento sin dal 20 maggio 2019, ha trovato da ultimo il suo consolidamento, recependo ove possibile le integrazioni proposte dagli operatori nei test, con la pubblicazione in data 23 luglio 2020 delle specifiche tecniche definitive relative alle modalità di scambio e ai messaggi.
Con la Circolare n. 33 del 19 settembre 2020, l’Agenzia chiarisce che entro la data del 30 settembre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I al TUA, dovrà aver adeguato i propri sistemi elettronici ed aver effettuato la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della citata determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA ed indipendentemente dalla tipologia di destinatario – interconnesso o meno – dei menzionati prodotti. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ogni singola movimentazione dei menzionati prodotti dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.
In fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione. Per gli esercenti che alla predetta data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.
Alla Circolare N. 34/2020 sono seguite la Circolare N. 36 del 23 settembre 2020, con cui l’Agenzia ha fornito chiarimenti operativi riguardo l’utilizzo dell’e-DAS, disegnata nella forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori, che contestualizzano i contenuti della Circolare n. 34 del 19 settembre 2020, e la nota Prot. 325034/RU del 24 settembre, che ha disposto l’adeguamento delle tabelle per inserimento e-DAS. Quest’ultima comunica in particolare che sono stati inseriti nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento” i seguenti documenti:
– EDS = DAS elettronico;
– RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico.
Per ulteriori dettagli sull Circolare N. 36 del 23 settembre 2020 e la nota Prot. 325034/RU del 24 settembre, si rinvia al testo dei due provvedimenti

La Circolare 33 è disponibile al seguente  link

La Circolare 36 è disponibile al seguente  link

La Nota è disponibile al seguente  link