Entrate in vigore il 1° dicembre 2021 le nuove regole Iva sulle vendite intracomunitarie ad effetto differito disciplinato dal d.lgs 5 novembre 2021, n, 192, il quale recepisce in Italia il contenuto dell’art. 1, punto 1), direttiva Ue 4 dicembre 2018, n. 1910, a modifica della disciplina Iva per la semplificazione relativa agli scambi intracomunitari.

E' stato finalmente disciplinato il regime Iva delle vendite “call off stock”, per i beni introdotti nel territorio nazionale da un diverso Paese UE per essere qui acquistati e quelli inviati in Italia al fine di essere successivamente ceduti.

Questa procedura viene introdotta all’art. 17-bis della direttiva IVA, normata agli articoli 38-ter e 41-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331. che stabilisce, nello specifico, che nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni formali IVA (es. l’annotazione dell’operazione nel registro Iva e la presentazione del modello Intrastat), i trasferimenti di prodotti dall’Italia verso un diverso Stato membro, per la  vendita a un soggetto passivo ivi residente, senza che ci sia stato il passaggio della proprietà del prodotto, non sono più assimilati alle cessioni intracomunitarie, beneficiando, invece del regime di sospensione di imposta fino al momento in cui è formalmente avvenga il passaggio della proprietà.

Solo con tale trasferimento che si perfeziona la cessione intracomunitaria del prodotto, con conseguente adempimento degli obblighi sulle imposte.

Questa modifica offre indubbi vantaggi per gli operatori, comportando per il soggetto venditore la possibilità di non doversi identificare ai fini Iva nel Paese membro di destinazione, non effettuando più alcun trasferimento a sé stesso, ma esclusivamente una cessione intracomunitaria ad effetto differito, purchè questa sia perfezionata nel termine di 12 mesi.

Tale regime rimane comunque una facoltà per l’operatore, il quale potrà optare per non avvalersene, nel caso in cui ritenga migliore l'opzione dell’identificazione Iva nel diverso Stato membro.