L'agenzia ha ritenuto necessario con la circolare 40/2021 fornire alcuni chiarimenti operativi riguardanti la materia delle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA.

Il regolamento (UE) 2013/952 connota l’importatore come quella “parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione”

Il concetto di “dichiarante” è definito dall’art. 5 par.1 n.15) del CDU come “la persona che presenta una dichiarazione in dogana”…..omissis.. a nome proprio , ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione “ ed in quanto tale è debitore dell’obbligazione doganale

L’art. 170 del CDU stabilisce che:
- ad eccezione degli istituti relativi alla dichiarazione semplificata e all’EIDR, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, direttamente o tramite il suo rappresentante;
- il dichiarante, salvo casi specifici di deroga, sia “stabilito nel territorio doganale dell'Unione”.

Da quanto sopra esposto ne consegue che un soggetto non stabilito nell’UE, essendo privo dell’importante requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito.
Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.

Valenza squisitamente fiscale assume, invece, la figura del rappresentante fiscale ai fini IVA. La rappresentanza IVA ha, infatti, l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, da parte del rappresentante a ciò designato, degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia e non attribuisce al titolare della corrispondente partita IVA alcuna legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’IVA stessa.
Considerato quanto sopra, ai fini doganali e nell’ambito della tematica relativa all’importazione, si chiarisce quanto segue:

  • l’importatore è il soggetto in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale viene presentata la dichiarazione doganale. Tale posizione può essere rivestita dalla persona non stabilita, con l’identificazione a mezzo codice EORI (art. 9 CDU);
  • la dichiarazione doganale può essere presentata da una persona non stabilita, ma a tale scopo, il soggetto deve avvalersi di un rappresentante doganale stabilito in UE (art. 18 CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante (fatti salvi i casi richiamati dall’art. 170 par. 3 del CDU);
  • il rappresentante fiscale ai fini IVA (ma anche il soggetto direttamente identificato, per tale imposta) avendo rilevanza esclusivamente ai fini I.V.A. non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale, deve però figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale esclusivamente ai fini dell’assolvimento degli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972.