INCOTERMS 2020. La versione aggiornata dei termini di riferimento per gli scambi internazionali entra in vigore l’01.01.20 presentate dalla International Chamber of Commerce (ICC), il 10.9.20 a Parigi, in brevi cenni a seguire.
 

Incoterms 2020, le novità

L’edizione 2020 non è particolarmente innovativa nei contenuti. 
Tra le novità di maggior rilievo, in Incoterms 2020, si segnala quanto segue:
– il trasporto con mezzi propri viene esplicitamente ammesso alla codifica. Riferendo alle formule FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) e DDP (Delivered Duty Paid),
– quanto al FCA (Free Carrier), è stata codificata la possibilità di pattuire la copertura della merce con una polizza di carico on board (recante cioè annotazione che la merce è stata caricata a bordo). Una modifica di rilievo, laddove il termine di resa FCA intende la consegna realizzata al momento dell’affidamento del carico al vettore scelto da parte acquirente ma tale vettore spesso non coincide con quello del carico sulla nave,
– la copertura all risks sul CIP (Carriage and Insurance Paid To) è sempre e comunque dovuta dal venditore. Anche in difetto di specifica richiesta del compratore, la polizza assicurativa named perils non è più sufficiente,
– il DPU (Delivered at place unloaded) sostituisce il DAT (Delivered at terminal). Il DAT, introdotto nel 2010, riferiva al ‘terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione’. Da intendersi come qualunque luogo di consegna. La prassi di identificare il DAT con la resa al solo terminal doganale ha suggerito di escludere il nome ‘terminal’ dalla dicitura.

Incoterms 2020, le conferme

Il numero complessivo dei termini di resa (11) è rimasto invariato. Ed è stata mantenuta la ripartizione tra gli IncoTerms generali (quelli che possono venire utilizzati per ogni tipo di trasporto) e i termini specificamente riferimenti al trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF).