DIRETTIVA 2018/1910/UE: DAL 1° GENNAIO 2020 NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL VIES SIA DEL VENDITORE CHE DELL’ACQUIRENTE PER EVITARE L’ADDEBITO DELL’IVA. 

Dal 1 gennaio 2020 l'iscrizione al VIES sia del compratore che del venditore,  costituirà elemento sostanziale per poter eseguire operazioni con gli altri stati membri dell'Unione Europea. La mancata iscrizione, come indicato dalla direttiva 2018/1910/UE comporterà l'addebito in fattura dell'IVA del servizio o bene venduto/acquistato.

La precedente Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) invece evidenziava, come anche sottolineato dalla sentenza della Corte di giustizia Europea, che  la mancanza dell'iscrizione al VIES costituiva soltanto un errore formale punibile con una sanzione di € 250,00 con possibilità di mantenere l'emissione di documenti esenti IVA per il venditore e  detraibilità dell'IVA per l'acquirente attraverso il meccanismo del reverse charge. 

Dal 1° gennaio 2020 le cose quindi cambieranno:
I soggetti che interverranno nelle operazioni intracomunitarie dovranno essere iscritti entrambi al VIES. Se uno dei due soggetti od entrambi non lo fossero:
- tutte le operazioni di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 D.L. 331/1993) e di servizi (art. 7-ter D.P.R. 633/73) effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia verso gli stati membri dell'Unione Europa dovranno essere assoggettate all'IVA in Italia;
- tutte le operazioni passive, ovvero acquisti intracomunitari di beni (art 38 D.L. 331/1993) e di servizi (art 7-ter D.P.R 633/73) effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri paesi UE verso l'Italia  dovranno essere assoggettate ad iva. Non potranno essere più considerate operazioni intracomunitarie
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