La L. 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, ha introdotto alcune novità che influenzano l‘operatività dell’Agenzia delle dogane nei seguenti ambiti: dichiarazioni d’intento (articolo 12 septies) e pagamenti o depositi dei diritti doganali (articolo 13 ter).
Con riguardo al primo punto si ricorda che l’esportatore abituale può avvalersi della dichiarazione d’intento anche per effettuare importazioni senza assolvere l’Iva in dogana; tale facoltà deve essere manifestata presentando telematicamente il modello della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate.

In primo luogo, viene sostituita la lett. c) dell’articolo 1, comma 1, D.L. 746/1983, semplificando il sistema preesistente: continua ad essere richiesta la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta telematica, mentre decade l’obbligo di consegnare al fornitore o prestatore, ovvero in dogana la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica.

L’articolo 13 ter, infine, ha sostituito il vigente articolo 77 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), stabilendo nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali.
A seguito dell’intervento normativo, sono previste le seguenti modalità di pagamento:
a) carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
b) bonifico bancario;
c) accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio;
d) contanti, per un importo non superiore a 300 euro. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell’Ufficio delle dogane può, tuttavia, consentire il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull’utilizzo del contante;
e) assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, lo giustifichino.

FONTE EUROCONFERENCE