1. Introduzione
Il 30 marzo prossimo dovrebbe verificarsi il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, subiranno una repentina modifica delle formalità procedurali da adempiere per avviare e condurre a termine senza irregolarità i trasferimenti dei beni.
Per la disciplina della circolazione di tali prodotti nel territorio dell’Unione Europea l’attuale quadro normativo di riferimento trova fondamento nelle disposizioni recate dalla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, integralmente recepite dal Decreto Legislativo 26.10.1995, n. 504, Testo Unico delle Accise. Verificatasi la Brexit ed in assenza di alcun accordo (ipotesi no-deal), per la circolazione di tali prodotti, da e verso UK, dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione ed importazione, rispettivamente nei casi di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione verso UK o di introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dal Regno Unito.
Si procede quindi a tracciare i distinti scenari che si andranno a configurare, avendo cura di raffrontare, per ognuno di essi, la situazione attuale con la nuova prospettiva post Brexit.

2.1 Circolazione in regime sospensivo da accisa di prodotti verso UK
A legislazione vigente, gli operatori che vogliono spedire verso il Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato ovvero, nella specifica fattispecie prevista, di speditore registrato di cui all’art. 9 del TUA. La spedizione dei prodotti può essere effettuata verso un deposito fiscale o un destinatario registrato del Regno Unito, con l’emissione dell’e-AD. Una copia stampata dello stesso e-AD, recante la chiara identificazione dell’ARC attribuito dal sistema informatizzato, accompagna i prodotti. Segue la ricezione della nota di ricevimento convalidata attestante la conclusione della circolazione mediante presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario britannico.
La situazione post Hard Brexit concretizzerà l’uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell’Unione Europea verso un Paese Terzo ovvero il Regno Unito. Per tale movimentazione si renderà pertanto necessaria l’applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico nazionale all’ufficio doganale di esportazione. I prodotti soggetti ad accisa circoleranno con l’emissione dell’e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell’Unione Europea (fase in cui termina l’operatività del sistema EMCS) ed il relativo ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU. La chiusura dell’operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa è attestata con il visto uscire dell’ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione.

2.2 Circolazione in regime sospensivo di prodotti provenienti da UK
A legislazione vigente, gli operatori nazionali che vogliono ricevere dal Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato o destinatario registrato. I prodotti devono essere spediti da un deposito fiscale o, laddove previsto, da uno speditore registrato del Regno Unito con emissione di e-AD. La circolazione si conclude mediante la presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore nazionale e la presentazione della nota di ricevimento.
La situazione post Hard Brexit concretizzerà l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l’applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all’ufficio doganale di ingresso. Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato, con emissione di e-AD ad opera di uno speditore registrato. La circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.

3.1 Trasferimenti verso l’Italia di prodotti immessi in consumo in UK
A legislazione vigente, l’operatore nazionale che intende acquistare prodotti che hanno già assolto il pagamento dell’accisa nel Regno Unito, salvo che abbia la qualità di esercente deposito fiscale, assume la qualifica di destinatario registrato e garantisce il pagamento dell’imposta. Prima della spedizione deve presentare una dichiarazione all’Ufficio delle Dogane; i prodotti sono scortati dal DAS. Eccettuato il caso del deposito fiscale, il pagamento dell’accisa nello Stato avviene entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti.
La situazione post Hard Brexit concretizzerà l’applicazione delle procedure doganali. Si possono ipotizzare gli scenari di seguito scanditi:
• Ipotesi a) = immissione in libera pratica in altro Stato Membro o in Italia. I prodotti circoleranno con il vincolo ad un regime sospensivo dall’accisa, lo speditore registrato emetterà l’e-AD e trasferirà i prodotti all’operatore nazionale che dovrà avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato. Il pagamento dell’accisa da parte del destinatario avverrà secondo gli obblighi previsti per le due figure.
• Ipotesi b) = importazione in Italia. Il prodotto verrà immesso in consumo con pagamento dell’accisa. Il prodotto sarà trasferito a destino con DAS, ove prevista l’emissione.

3.2 Trasferimenti verso UK di prodotti immessi in consumo in Italia
A legislazione vigente, l’operatore nazionale che spedisce è tenuto a prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa nello Stato Membro di destinazione. Prima della spedizione deve presentare una dichiarazione ai fini del rimborso dimostrando l’avvenuto pagamento dell’accisa nazionale. I prodotti circolano scortati dal DAS. Su richiesta dell’operatore, può darsi luogo al rimborso dell’accisa versata dopo la ricezione dell’esemplare n. 3 del DAS, con attestazione del destinatario di ricezione della merce ed attestazione apposta dall’Autorità fiscale del Paese di destinazione di avvenuta presa in carico dei prodotti e di pagamento dell’accisa nel Regno Unito.
La situazione post Hard Brexit concretizzerà l’applicazione del regime di esportazione. Nelle due ipotesi che potranno prospettarsi, ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro, i prodotti perverranno alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, scortati da DAS. Su richiesta dell’operatore può darsi luogo al rimborso dell’accisa versata sui prodotti assoggettati ad accisa esportati.

4. Disposizioni particolari per il settore del vino
A legislazione vigente e stante il particolare trattamento impositivo, nel caso di trasferimento di vino dal territorio nazionale verso UK, l’operatore nazionale esercente deposito fiscale fa circolare il prodotto previa emissione di e-AD; nel caso si tratti di un piccolo produttore (esercente che produce quantitativi di vino inferiori a 1.000 hl all’anno in media), la circolazione avviene con emissione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV).
La situazione post Hard Brexit concretizzerà l’attuazione delle procedure doganali. Per la descritta movimentazione si renderà pertanto necessaria l’applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico nazionale all’ufficio doganale di esportazione. Nelle due ipotesi che potranno prospettarsi, ufficio doganale di uscita in territorio italiano o situato in altro Stato Membro, il vino perverrà alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, dal quale lascerà il territorio dell’Unione Europea scortato, rispettivamente per le due figure sopra delineate, da e-AD oppure MVV.