Il d.l. 27 settembre 2021, n. 130 ha disposto una nuova proroga della validità del regime dei controlli radiometrici fino al 30 novembre 2021.

Il 1° dicembre entreranno quindi in vigore le nuove verifiche radiometriche sulle importazioni, con rilevanti risvolti operativi per i soggetti importatori di metalli.

Il 1° dicembre 2021, in assenza di una nuova proroga, saranno operative le nuove misure di sorveglianza radiometrica delle merci in ingresso nel territorio dello Stato, introdotte con l’art. 72 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Tale riforma introduce alcuni obblighi per gli importatori, essendo applicabile alla lista di prodotti, indicata nell’allegato XIX del medesimo decreto legislativo, inclusiva di prodotti oggetto di numerose importazioni da Paesi extra Ue, come le viti e i bulloni metalmeccanici.

Infatti i soggetti che a scopo commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o vere e proprie operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui diversi prodotti, per rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività.

Lo stesso obbligo è inoltre previsto per i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo, esercitano attività di importazione di prodotti metallici.

La disposizione non si applica, tuttavia ai soggetti che si occupano esclusivamente del trasporto, senza effettuare altre operazioni doganali, comportando la necessità di verificare la radioattività sia durante lo sdoganamento, che nella fase di carico della merce.

È inoltre stabilita la necessità di controllare lo stato di radioattività anche durante lo scarico o l’eventuale manipolazione dei prodotti, con un evidente rischio di rallentamenti.

È stato pertanto deciso di far slittare nuovamente l’entrata in vigore di tali controlli fino al 30 novembre 2021.

Questa proroga fa seguito a due precedenti previsioni, che disponevano l’entrata in vigore di questa disciplina prima per il 30 aprile e poi per il 30 settembre.

In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina, rimane dunque in vigore il regime previgente, la quale prevede esclusivamente le verifiche radiometriche in Dogana e nella fase di carico dei rottami

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