I beni e tecnologie sensibili che richiedono l’adozione della clausola contrattuale per adempiere al nuovo obbligo sono individuati dall’articolo 12 octies e si trovano in specifici allegati, in base alla loro tariffa doganale.

Per una migliore verifica si consiglia di consultare il testo completo degli allegati citati ma sinteticamente possiamo dividerli in macrocategorie.

Allegato XI: oli idraulici e lubrificanti della voce 2710 (per l’uso nell’aviazione), veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti del capitolo 88, pneumatici per aerei della voce 4011, dischi, pastiglie e guarnizioni per freni della voce 6813, antenne e loro parti della voce 8517, strumenti, macchine e apparecchi di misura e controllo delle voci 9024 e 9026, motori a pistone e loro parti delle voci 8407 e 8409, turboreattori della voce 8411.
Allegato XX: carboturbi della voce 2710, inibitori e additivi della voce 3811.
Allegato XXXV: armi da fuoco delle voci 9303 e 9304.
Allegato XL (cfr. anche lista dei prodotti comuni ad alta priorità): circuiti integrati elettronici della voce 8542, apparecchi di radionavigazione della voce 8526, condensatori fissi della voce 8532, parti elettriche della voce 8548, unità di memoria, di entrata e uscita della voce 8471, convertitori della voce 8504, apparecchi di trasmissione della voce 8517, altre telecamere della voce 8525, antenne, riflettori e loro parti della voce 8529, spine, prese di corrente e apparecchi per l’interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici della voce 8536, diodi, transistor e altri dispositivi a semiconduttore della voce 8541, cuscinetti della voce 8482, macchine e apparecchi delle voci 8486, 8457, 8458, 8459, 8466, circuiti stampati della voce 8534, generatori di segnali della voce 8543, strumenti di misura e controllo del capitolo 90.
Allegato I del Reg. UE 258/2012: armi da fuoco e loro parti delle voci 9302, 9303, 9305, 9306, munizioni delle voci 3601 e 3603, esemplari antichi e da collezione delle voci 9705 e 9706.
 

L’articolo 12 octies dispone la non obbligatorietà della clausola in caso di:

esportazioni verso i Paesi partner dell’Allegato VIII (Regolamento UE 833/2014), ossia Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera;
esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 entro il termine del 20 dicembre 2024 (o fino alla loro data di scadenza, se anteriore).

Il termine “contratto” deve essere inteso come un accordo vincolante che contenga le specifiche necessarie per l’esecuzione di una transazione (prezzo, modalità di consegna, quantità ecc…).

Gli esportatori devono assicurarsi anche che l’accordo con la controparte nel Paese terzo preveda adeguati rimedi in caso di violazione del divieto di riesportazione.

Infine, il par. 4 dell’art. 12 octies impone agli esportatori UE di informare le autorità nazionali competenti qualora dovessero venire a conoscenza di una violazione degli obblighi contrattuali stipulati in conformità della “no-Russia clause” da parte di controparti di paesi terzi.

La commissione ha anche pubblicato un esempio di testo da inserire nei contratti (pag.203):

“(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the
Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in
connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation
(EU) No 833/2014.
(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph
(1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by
possible resellers.
(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to
detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible
resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).
(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential
element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate
remedies, including, but not limited to:
(i) termination of this Agreement; and
(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported,
whichever is higher.
(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in
applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could
frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the
[Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1),
(2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”

 

Faq commission con esempo di clausola

Link al 13° pacchetto