Con la Circolare N. 37 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane comunica che nell’ambito delle iniziative volte a supportare gli operatori economici impegnati nelle operazioni di esportazione, è stato realizzato uno snellimento procedurale per le attività di reintroduzione per l’immissione in libera pratica presso uffici doganali nazionali delle merci precedentemente esportate, considerato che tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile incremento a seguito delle nuove modalità di vendita anche su piattaforme e-commerce dando la possibilità agli utenti di richiedere un'autorizzazione continuativa che eviti di dover chiedere un'autorizzazione per ogni reimportazione.
I parametri per poter richiedere questa autorizzazione sono:
1. numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia effettuate nell’ultimo mese;
2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”;
3. possesso di un sistema di controllo interno aziendale e un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati, con i quali venga assicurato che sia reintrodotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato;
4. che il dichiarante in export è lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, di cui indica i dati identificativi, allegando il relativo mandato nel caso in cui sia un terzo;
5. possesso del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a)e b) del CDU;
6. possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato;
7. impegno e descrizione delle modalità per consentire all’Ufficio delle Dogane l’accesso, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.
La domanda va fatta presso la proprio dogana principale cioè dove il soggetto detiene la contabilità principale