NUOVO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ESTEROMETRO PER CONTO DELLA DITTE CHE ENTRERA’ IN VIGORE DAL 30 APRILE 2019
PER INFO: CONTATTARE MATTEO O ALISSA OPPURE ALL’INDIRIZZO INFO@PASQUI.COM

L’internazionalizzazione del commercio, dell’industria e dei servizi ha portato le aziende italiane a confrontarsi sempre di più con il mercato estero e a intrecciare proficue relazioni commerciali, sia in Europa che nei Paesi extra europei. L’esterometro è una misura volta a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture ricevute ed emesse da e verso l’estero.

Bisogna subito fare una precisazione: l’esterometro non sostituisce l’INTRASTAT, ossia la comunicazione di tutte le fatture passive e emesse da e verso altri Paesi Europei. L’esterometro infatti riguarda non solo le fatture all’intero dell’Unione Europea, ma anche esportazioni e importazioni in paesi extra UE.
L’esterometro non sostituisce l’INTRASTAT: se eri un soggetto obbligato a compilare l’INTRASTAT rimani obbligato e devi aggiungere anche l’esterometro (doppio obbligo). Infatti, ci sono anche importanti differenze tra INTRASTAT e esterometro: nel primo indichi anche gli importi delle fatture emesse e ricevute, invece nell’esterometro devi comunicare solo alcuni dati relativi alla partita IVA del soggetto estero.
Altra importante differenza, come detto prima, è che l’INTRASTAT si riferisce solo alle operazioni intracomunitarie, invece l’esterometro anche a quelle transfrontaliere.

Modello:

Ai sensi del co. 3 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015 devi comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni relative a:
- Vendita di beni verso l’estero (UE e extra UE);
- Acquisto di beni verso l’estero (UE e extra UE);
- Vendita di servizi verso l’estero (UE e extra UE);
- Acquisto di servizi verso l’estero (UE e extra UE).

Esonero:

non sei obbligato a inviare la comunicazione se hai compilato fattura elettronica, oppure se per quell’operazione è già stata redatta una bolla doganale. In tali casi infatti il fisco ha già conosciuto l’operazione e non occorre effettuare una nuova comunicazione.
Concludendo: se per una fattura non esiste la bolla doganale e nemmeno la fattura elettronica, allora devi compilare l’esterometro, che poi sarebbe appunto la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Scadenza: devi inviare l’esterometro per le operazioni transfrontaliere ogni mese, nello specifico entro il mese successivo a quello di emissione o ricevimento della fattura.

Come evitare l’invio
Ci sono vari modi, chiaramente assolutamente legali (anzi, proprio previsti dalla legge) grazie ai quali puoi evitare l’invio dell’esterometro ecco quali:

  • Bolletta doganale: Se per una fattura è già stata redatta una bolla doganale, allora l’esterometro non devi compilarlo;
  • Fattura elettronica: Se l’operazione è stata fatturata con fattura elettronica, non devi compilare l’esterometro. In questo caso se emetti una fattura verso un soggetto UE, nello spazio “Codice destinatario” devi inserire XXXXXXX (7 x), mentre nello spazio “Codice fiscale” devi indicare la p. Iva comunitaria. Se emetti fattura verso un’impresa extra UE, nello spazio “Codice destinatario” devi indicare sempre XXXXXXX (7 x), mentre nello spazio “Codice fiscale” il codice: “OO 99999999999”, qualunque sia il destinatario della fattura.

Compilazione fattura elettronica:

Se vuoi evitare l’esterometro, allora puoi emettere direttamente fattura elettronica. Come specificato dal Provvedimento Ag. Entr. n. 89757/2018, in caso di fattura emessa (e sottolineiamo, solo in caso di fattura emessa), puoi compilare la fattura elettronica inserendo solamente questi campi:
Codice destinatario, devi inserire sempre XXXXXXX (7X) chiunque sia il tuo cliente, quindi tale codice rimane lo stesso in tutte le tue fatture emesse;
Identificativo fiscale IVA (che nel tracciato equivale al punto 1.4.1.1) devi indicare la p. IVA comunitaria se è un’impresa UE, mentre se è un’impresa extra UE devi indicare sempre la stringa OO 99999999999 (2 O e 11 9). LINK provvedimento Ag. Entr. n. 89757/2018.