Prepariamo e gestiamo la tua istanza di recupero dell’IVA per le spese sostenute all’estero.
Ogni anno hai tempo fino al 30 settembre

Se si acquistano merci o servizi in Paesi appartenenti all’Unione Europea, e questi sono comprensivi della tassa locale sul valore aggiunto prevista dalla Direttiva Europea 2008/9, grazie ad una procedura sufficientemente semplice e rapida, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA. Se invece tali acquisti sono stati effettuati in Paesi extra UE, l’IVA può essere recuperata solo in alcuni casi. E, in particolar modo, se il Paese in questione è uno Stato tra Svizzera, Norvegia e Israele.
Tassativamente entro il 30 settembre dell’anno successivo (30 settembre 2020 nel caso dell’IVA che ci è stata addebitata nel 2019) l’IVA corrisposta in un altro Stato dell’Unione Europea può essere richiesta a rimborso utilizzando il c.d. “portale elettronico”.
Al portale si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate e, per poter inserire la richiesta, è necessario essere in possesso delle credenziali Fisconline/Entratel; in alternativa può essere conferito incarico ad un intermediario abilitato.
Accedendo al portale si presenta così istanza di rimborso dell’IVA assolta in altri Stati UE (una diversa istanza per ogni singolo Stato); l’Agenzia delle Entrate farà un primo controllo ed invierà poi la nostra richiesta all’amministrazione fiscale dello Stato comunitario competente.


Chi può presentare la richiesta di rimborso?

Chi soddisfa congiuntamente precisi requisiti relativi alla sua attività in Italia e alla sua posizione nello Stato estero. Più in particolare: ha diritto a presentare istanza di rimborso chi nel periodo di riferimento (per le istanze in scadenza il 30 settembre p.v. si guarderà alla situazione 2019):
- ha svolto attività d’impresa, arte o professione;
- non ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/72;
- non si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi;
- non si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli;
- non ha avuto (nel periodo di riferimento) una stabile organizzazione nello Stato membro che deve eseguire il rimborso;
- non ha effettuato (nel periodo di riferimento) cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per:
- prestazioni di servizi di trasporto e di servizi accessori “non imponibili”;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile dal cessionario o committente stabiliti nello Stato di rimborso.

 

Modalità di presentazione:

Due sono le modalità con cui il rimborso può essere richiesto: si può chiedere un rimborso trimestrale (a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre, e fino al 30 settembre dell’anno successivo) oppure annuale (a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta di rimborso, e fino al 30 settembre dello stesso). Per le richieste trimestrali, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro: se è inferiore, bisogna presentare richiesta annuale. Per le richieste annuali, l’importo minimo è invece di 50 euro.