CBAM

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
Cos’è e perchè
L’Unione Europea amplifica lo sforzo per combattere il cambiamento climatico attraverso l’attivazione di un percorso che rientra nel Green deal volto a raggiungere l’ambizioso obiettivo di una riduzione del 55% delle emissioni di carbonio entro il 2030 e per diventare un continente climaticamente neutro entro il 2050.
A partire dal 1º ottobre 2023 il Regolamento (UE) 2023/956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere cosiddetto CBAM.
Attualmente, l’Emission Trading System (EU ETS) è il primo sistema internazionale di scambio di quote di emissione al mondo e la principale politica dell’UE in materia di cambiamento climatico; coinvolge tutte le aziende produttrici di gas climalteranti, come la CO2, alle quali si applica un tetto sulle emissioni, cui corrisponde l’assegnazione di un pari numero di quote che sono gestite e scambiante secondo precisi protocolli comunitari.
Il CBAM sostituirà gradualmente questo sistema mantenendone quasi invariate le modalità attraverso l’acquisto di certificati il cui prezzo sarà espresso in Euro per CO2EQ.
A chi è rivolto
Operativamente il meccanismo sarà applicato in maniera progressiva:
1) una prima fase o fase di transizione (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) in cui la misura non sarà applicata interamente ai prodotti importati, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata, compresa la valutazione delle emissioni incorporate, e inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati (i dichiaranti autorizzati CBAM);
Durante questa prima fase, gli importatori siano obbligati a comunicare trimestralmente le emissioni dirette e indirette effettive incorporate nelle merci CBAM, utilizzando differenti tipologie di dati, in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 .
Sono tenuti in particolare alla comunicazione:
- gli importatori;
- i soggetti autorizzati a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'art. 182 del regolamento (UE) 952/2013;
- in alcuni casi specifici, i rappresentanti doganali indiretti.
Per le prime tre relazioni CBAM, i dichiaranti hanno avuto la possibilità di utilizzare metodi alternativi per determinare le emissioni, tra cui i valori standard resi disponibili e pubblicati dalla Commissione.
A partire dalla dichiarazione dei dati del terzo trimestre del 2024 (che dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024), e fino alla fine del periodo transitorio, i dichiaranti dovranno comunicare le emissioni effettive per ogni merce CBAM importata nell'UE a partire dal 1° luglio 2024.
2) la seconda fase (con avvio dal 1° gennaio 2026), in cui il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva, sebbene attraverso un regime transitorio con la coesistenza con l'EU ETS che durerà fino al 31 dicembre 2033.
Come prepararsi alle prossime scadenze
Dal primo gennaio 2026 si entrerà nel regime definitivo e ogni azienda importatrice sarà tenuta ad acquistare “crediti” CBAM per compensare le emissioni dovute ai beni importati. Il valore di acquisto dipenderà dal valore di mercato di 1 tonnellata di CO2 equivalente (prevediamo che si attesterà su valori superiori ai 100 euro per ton).
L'utilizzo dei valori reali delle emissioni incorporate nelle merci rappresenta pertanto un elemento indispensabile per consentire l’ottimizzazione del sistema nonché una fondamentale leva di marketing per l’azienda.
Con il supporto di un partner qualificato, offriamo un percorso che consentirà agli operatori di calcolare le emissioni dei prodotti importati e di avviare i fornitori sulla strada della riduzione delle emissioni di tonnellate di CO2 equivalenti, in modo da ridurre i costi di acquisto delle quote allo scadere del regime provvisorio.
Il nostro servizio
Attraverso:
- Analisi annuale svolta su ogni singolo fornitore
- Analisi annuale svolta per ogni codice doganale
- Analisi delle emissioni svolta secondo delle metodologie standardizzate che rispondono alla normativa CBAM
- Definizione linee guida di riduzione dell’impatto ambientale in termini di CO2 per fornitore / codice doganale
- Preparazione di una relazione che renda l’analisi pronta per un eventuale verifica di un ente terzo
Le attività attivate per ciascun fornitore saranno le seguenti:
- Presentazione della normativa CBAM e delle modalità di calcolo delle emissioni al referente o al gruppo di lavoro del fornitore (in lingua inglese).
- Intervista al responsabile CBAM del fornitore (richiediamo che tale figura sia in grado di interagire in lingua inglese).
- Raccolta dati di base secondo dei form da noi predisposti.
- Verifica dei dati raccolti ed eventuale interazione con il responsabile CBAM del fornitore.
- Elaborazione dati e calcolo emissioni secondo il modello GC&P che si rifà alle direttive CBAM.
- Redazione del report finale con identificazione delle emissioni dirette e indirette da inserire nelle dichiarazioni doganali ed identificazione delle linee guida di miglioramento per il fornitore.
- Condivisione dei risultati con il gruppo di lavoro del fornitore