Pasqui

Esportatore Autorizzato A.TR.: Le Nuove Istruzioni Operative dell'Agenzia delle Dogane (Circolare 15/D/2026)

Con la pubblicazione della Circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito un quadro chiaro e unificato relativo al conferimento dello Status di Esportatore Autorizzato A.TR. e all'applicazione della relativa procedura semplificata. L'obiettivo principale è uniformare le prassi operative tra i diversi uffici territoriali e superare definitivamente le disposizioni emergenziali introdotte durante il periodo pandemico.

Cos'è il Certificato A.TR. e Come Funziona la Procedura Semplificata

Il certificato di circolazione A.TR. attesta che le merci si trovano in posizione di libera pratica nell'ambito dell'Unione Doganale UE-Turchia, garantendo l'accesso ai benefici daziari previsti. Nella procedura ordinaria, il documento viene vistato dalla dogana al momento dell'esportazione.

La procedura semplificata, disciplinata dall'art. 11 della Decisione n. 1/2006 CE-Turchia, consente agli operatori autorizzati di non presentare preventivamente né le merci né la richiesta di certificato all'ufficio doganale, velocizzando drasticamente la catena logistica.

Chi Può Ottenere lo Status di Esportatore Autorizzato

L'ADM ha chiarito rigorosamente il perimetro dei soggetti ammessi. L'istanza può essere presentata unicamente dall'esportatore reale, ovvero dal soggetto stabilito nell'UE che ha il potere di decidere l'uscita della merce.

Nello specifico, occorre soddisfare due condizioni imprescindibili:

  • Effettuare con frequenza spedizioni destinate al mercato turco.

  • Offrire adeguate garanzie per consentire i controlli sulla posizione doganale delle merci.

Nota di attenzione: Salvo rari casi specifici (come vendite Ex-Works con acquirente extra-UE), gli operatori che forniscono esclusivamente servizi logistici, di trasporto o di rappresentanza doganale (vettori, spedizionieri, doganalisti) non possono ottenere lo status di Esportatore Autorizzato A.TR. per conto proprio.

L'Iter Procedurale e la Nuova Codifica

  1. Presentazione dell'Istanza: La domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, va inviata tramite PEC all'Ufficio ADM competente in base alla sede della contabilità principale.

  2. Istruttoria: L'ufficio verifica i requisiti ed emette il provvedimento entro 120 giorni.

  3. Codice Identificativo: Ogni autorizzazione viene identificata da una struttura alfanumerica standardizzata (es. IT/ATR/001/VE1/26), composta dal codice paese, dalla sigla dell'istituto, da un numero progressivo annuale, dal codice dell'ufficio e dall'anno di rilascio.

Modalità di Pre-autenticazione del Certificato

Il provvedimento autorizzativo definisce le modalità con cui l'esportatore applica la procedura semplificata. In particolare, la casella 12 ("Visto della Dogana") del certificato A.TR. potrà riportare:

  • L'impronta del timbro dell'ufficio doganale e la relativa firma (con dicitura "Procedura Semplificata" nella casella 8);

  • Un timbro speciale approvato dalle autorità doganali, anche pre-stampato sul modulo.

Tempistiche e Decorrenza delle Nuove Regole

La nuova disciplina si applica a partire dal 1° luglio 2026. Gli uffici doganali provvederanno ad adeguare i provvedimenti in essere alle nuove disposizioni entro il 1° gennaio 2027.

Per verificare la conformità dei tuoi processi doganali o per ricevere supporto nella richiesta delle autorizzazioni A.TR., i consulenti di Pasqui srl sono a disposizione per affiancare la tua azienda.

LINK ALLA CIRCOLARE

LINK ALLA DOMANDA