EUDR: Verso il rinvio totale al 2026. Ecco cosa cambia per le aziende italiane
Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) ha vissuto mesi di turbolenza politica senza precedenti. Da una parte la necessità di tutelare il patrimonio forestale globale, dall'altra il grido d'allarme delle associazioni di categoria – specialmente nel settore legno-arredo – preoccupate per l'impraticabilità tecnica di alcune scadenze.
Dopo un autunno caldo, caratterizzato da proposte della Commissione che ipotizzavano scadenze differenziate (creando di fatto un mercato a due velocità), l'asse tra Parlamento Europeo e Consiglio sembra aver finalmente delineato uno scenario di maggiore stabilità.
Ecco un'analisi tecnica delle ultime evoluzioni e di come impatteranno sulla vostra operatività.
1. Il tramonto delle scadenze differenziate
La proposta iniziale della Commissione (ottobre 2025) prevedeva il mantenimento della scadenza del 2025 per le grandi imprese, concedendo il rinvio solo alle PMI. Questo approccio è stato fortemente criticato perché non teneva conto dell'interconnessione delle filiere: una piccola segheria (rinviata al 2026) non avrebbe potuto fornire i dati necessari a un grande produttore di mobili (obbligato dal 2025), bloccando di fatto il mercato.
Le ultime convergenze legislative (fine novembre 2025) puntano ora a una proroga universale di 12 mesi:
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30 Dicembre 2026: Nuova data di applicazione per Grandi e Medie Imprese.
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30 Giugno 2027: Nuova data per Micro e Piccole Imprese.
2. Semplificazioni operative per la filiera (Upstream e Downstream)
Oltre alle date, il testo in discussione introduce alleggerimenti sostanziali sugli oneri burocratici:
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Operatori a Valle (Downstream): Si va verso una riduzione della responsabilità. L'obbligo di raccogliere e conservare i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence dovrebbe applicarsi solo a chi acquista direttamente dal primo operatore. I passaggi successivi della catena verrebbero esonerati da questa specifica incombenza, pur dovendo mantenere la tracciabilità base.
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Micro-imprese Upstream: Per i piccoli produttori in Paesi a basso rischio, si valuta la possibilità di utilizzare l'indirizzo postale dei terreni invece della geolocalizzazione complessa nelle dichiarazioni semplificate.
3. La novità per il settore editoriale
Un emendamento significativo riguarda l'Allegato I del regolamento. È stata proposta la soppressione della voce relativa a "libri stampati, giornali e immagini". Se confermata, questa modifica esenterebbe una fetta enorme dell'industria cartaria e grafica dagli obblighi più stringenti dell'EUDR, riconoscendo la specificità e la complessità di tracciamento di questi prodotti finiti.
4. Cosa fare adesso?
Nonostante il rinvio appaia ormai quasi certo, l'errore strategico peggiore sarebbe fermare i lavori. Il Regolamento EUDR entrerà in vigore; cambia solo il "quando". Le aziende dovrebbero sfruttare questo anno aggiuntivo ("Stop the clock") non per procrastinare, ma per testare i sistemi IT, mappare i fornitori critici e prepararsi a un 2026 in cui la trasparenza sarà l'unica valuta di scambio accettata sul mercato europeo.
