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Importazioni dagli USA: Guida all'Applicazione del Regolamento (UE) 2026/1455 e alle Nuove Prove di Origine

Dal 1° luglio 2026, l'Unione Europea ha modificato l'assetto daziario per le merci originarie degli Stati Uniti, in conformità al Regolamento (UE) 2026/1455. Questo intervento normativo adegua i dazi doganali e apre contingenti tariffari specifici, con validità prevista fino al 31 dicembre 2029.

L'accesso a tali benefici commerciali non è automatico. È subordinato al rigoroso rispetto dell'articolo 59 bis del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447, che fissa requisiti procedurali precisi per la dimostrazione dell'origine non preferenziale delle merci.

Il Principio della Libera Prova e l'Insufficienza del "Made in US"

L'articolo 59 bis non introduce un formato standardizzato o un certificato specifico per dimostrare l'origine. Vige il principio della libera prova. Questo rappresenta un'arma a doppio taglio per l'importatore, su cui ricade l'intero onere della prova.

Gli operatori devono prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti documentali:

  • Dichiarazioni redatte da terzi, come l'indicazione "made in US", non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'origine non preferenziale.

  • Le dichiarazioni di origine su fattura o i certificati di origine generici non bastano per l'applicazione dei dazi adeguati.

  • I certificati sanitari e fitosanitari attestano solo la conformità ai requisiti SPS e possono fungere al massimo da prova a sostegno, non da prova autonoma di origine.

  • L'importatore dell'UE deve possedere prove sufficienti che la merce è originaria degli Stati Uniti secondo le regole del Codice Doganale dell'Unione (CDU).

  • La merce deve risultare interamente ottenuta negli USA oppure deve avervi subito l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata.

Il Requisito Obbligatorio del Trasporto Diretto

Una delle criticità maggiori del nuovo impianto normativo è la prova del trasporto. La documentazione di origine deve includere la prova che le merci sono state trasportate direttamente dagli Stati Uniti all'Unione.

  • Il dichiarante deve essere in possesso delle prove di trasporto diretto al momento della presentazione della dichiarazione doganale.

  • Le prove ammesse includono documenti di trasporto (polizza di carico, lettera di vettura aerea), contratti di vendita e trasporto, e packing list.

Gestione del Transito in Paesi Terzi

Il passaggio attraverso paesi terzi non preclude i benefici, ma richiede cautele estreme:

  • È necessario dimostrare che le merci sono rimaste ininterrottamente sotto controllo doganale.

  • I prodotti non devono aver subito alcuna modifica, se non le operazioni necessarie a conservarli in buone condizioni o l'aggiunta di marchi ed etichette.

  • Le prove a supporto di tale condizione includono documenti di transito doganale o certificati di non manipolazione rilasciati dalle autorità dei paesi terzi interessati.

Istruzioni Operative per la Dichiarazione Doganale

Per richiedere formalmente l'applicazione dei dazi doganali adeguati, la dichiarazione doganale deve essere compilata con precisione millimetrica:

  • Deve essere indicato il codice di preferenza 300, oppure il codice 320 se le merci sono soggette a quote tariffarie.

  • È obbligatorio inserire il codice documento U190, che attesta la prova di origine stabilita a norma dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2026/1455.

  • La verifica da parte delle autorità si basa sull'articolo 61(1) del CDU; se l'origine statunitense è provata ma manca la prova del trasporto diretto, le agevolazioni non possono essere applicate.

Una gestione approssimativa di questi requisiti espone l'azienda al recupero dei dazi e all'applicazione di pesanti sanzioni. La struttura di consulenza doganale di Pasqui srl interviene nella revisione preventiva dei flussi logistici e documentali per garantire la conformità normativa totale prima dell'arrivo della merce nello spazio doganale dell'Unione.

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