La Semplificazione delle Rettifiche Doganali: Analisi della Circolare ADM 10/2026
Il panorama del commercio internazionale impone alle imprese un monitoraggio costante della conformità doganale, elemento cardine per garantire la fluidità delle catene di approvvigionamento e contenere i rischi sanzionatori. L'emanazione della Circolare 10/2026 della Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rappresenta un tassello cruciale nel percorso di razionalizzazione e chiarimento operativo della normativa doganale nazionale. Il fulcro dell'intervento risiede nell'interpretazione dell'articolo 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell'Unione, introdotte dal D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Tale norma disciplina la competenza territoriale per l'accertamento e la rettifica delle dichiarazioni. Se la regola generale attribuisce la competenza all'ufficio presso cui la dichiarazione è stata registrata, il legislatore ha previsto uno spostamento della competenza all'ufficio del territorio in cui si trova la sede legale dell'operatore qualora il controllo riguardi dichiarazioni registrate presso due o più uffici ADM.
La novità sostanziale introdotta dalla Circolare 10/2026 consiste nell'applicazione estensiva di questo principio di concentrazione anche ai procedimenti avviati su istanza di parte. In precedenza, la prassi tendeva a limitare tale meccanismo di attrazione ai soli controlli avviati d'ufficio dall'amministrazione. L'approccio attuale, supportato dalle analisi di Pasqui srl, riconosce invece che le medesime esigenze di omogeneità istruttoria e uniformità decisionale sussistono laddove sia l'operatore economico a sollecitare la correzione di errori seriali o sistematici commessi in diversi punti di sdoganamento.
Requisiti Operativi per l'Accentramento delle Istanze
La possibilità di unificare i procedimenti di revisione non è incondizionata, ma richiede la concorrenza di rigidi requisiti formali e sostanziali che gravano in capo all'operatore economico. In primo luogo, le istanze devono presentare un contenuto strettamente analogo e devono essere trasmesse sia agli uffici di originaria registrazione delle merci, sia all'ufficio territorialmente competente in base alla sede legale della società. Sotto il profilo oggettivo, è indispensabile che vi sia una perfetta omogeneità sia in relazione agli elementi dell'accertamento di cui si richiede la rettifica (ad esempio, errori di classificazione doganale, errata indicazione del valore o contestazioni sull'origine preferenziale delle merci), sia riguardo alle motivazioni giuridiche e fattuali poste a fondamento dell'istanza.
Dal punto di vista procedurale, la Circolare 10/2026 evidenzia il ruolo attivo dell'operatore, il quale deve mettere a conoscenza i vari uffici ADM interessati sia dell'avvenuta presentazione di analoghe richieste presso altre sedi, sia dell'omogeneità dei presupposti. Qualora l'operatore non vi abbia provveduto autonomamente, spetta agli uffici di registrazione trasmettere l'istanza all'ufficio doganale della sede legale dell'impresa, informando contestualmente il richiedente. Questa procedura centralizzata trova compimento anche nella fase finale del rapporto tributario: gli eventuali rimborsi dei dazi o dell'IVA all'importazione scaturenti dalla revisione vengono liquidati dall'ufficio centralizzato competente tramite il ricorso alla procedura del funzionario delegato.
Correlazione con il Sistema Sanzionatorio e i Profili di Rischio
L'importanza di una gestione centralizzata e tempestiva degli errori doganali assume una valenza strategica decisiva alla luce del novellato sistema sanzionatorio. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, recante disposizioni correttive e integrative, l'impianto sanzionatorio tributario doganale ha subito profonde modifiche. In particolare, il legislatore ha allineato la soglia di punibilità penale per l'infedele o omessa dichiarazione relativa all'IVA all'importazione a quella dell'IVA interna, fissandola a 100.000 euro, mentre la soglia penale per i dazi doganali rimane ancorata a 10.000 euro, in virtù dei vincoli europei legati alla tutela delle risorse proprie dell'Unione.
In questo scenario, l'attivazione spontanea della revisione della dichiarazione rappresenta un'esimente fondamentale. L'articolo 96, comma 13, delle DNC prevede infatti che la revisione su istanza del dichiarante escluda l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e impedisca la confisca amministrativa della merce. Inoltre, l'articolo 112 introduce cause di non punibilità in sede penale per le fattispecie sanzionate con la sola multa, previa regolarizzazione del debito d'imposta e pagamento delle sanzioni ridotte.
La tabella seguente riassume le soglie di rilevanza sanzionatoria e penale applicabili a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 81/2025, evidenziando il diverso trattamento riservato ai dazi doganali rispetto agli altri diritti di confine, come l'IVA all'importazione.
| Tipologia di Diritto di Confine | Soglia per Illecito Amministrativo | Soglia Penale (Reclusione fino a 3 anni) | Soglia Aggravante Penale (Reclusione da 3 a 5 anni) | Sanzione Amministrativa Ordinaria |
|---|---|---|---|---|
|
Dazi Doganali (Risorse UE) |
Fino a euro 10.000 |
Tra euro 50.000 e euro 100.000 |
Superiore a euro 100.000 |
Dal 100% al 200% dei diritti dovuti con minimo di euro 2.000 o euro 1.000 per dichiarazione infedele |
|
Altri Diritti di Confine (es. IVA all'importazione) |
Fino a euro 100.000 |
Tra euro 200.000 e euro 500.000 |
Superiore a euro 500.000 |
Dal 100% al 200% dei diritti dovuti con minimo di euro 2.000 o euro 1.000 per dichiarazione infedele |
Implicazioni per la Compliance Doganale e la Governance Aziendale
La centralizzazione della competenza istruttoria impone alle imprese operanti nel commercio globale un ripensamento complessivo della propria governance doganale. Non è più possibile considerare gli adempimenti doganali come operazioni parcellizzate gestite in modo autonomo dai singoli stabilimenti o spedizionieri presso i diversi porti o interporti. La prassi introdotta dalla Circolare 10/2026 richiede alle aziende di strutturare un monitoraggio centralizzato delle dichiarazioni doganali per individuare tempestivamente errori sistematici o anomalie ricorrenti.
Tale approccio sistematico si allinea con l'esigenza di adottare o aggiornare modelli organizzativi interni ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'adozione di adeguate procedure di due diligence doganale e il costante raccordo con i professionisti del settore consentono non solo di sfruttare i vantaggi procedurali della revisione centralizzata, ma anche di mitigare sensibilmente il rischio di contestazioni amministrative o penali, assicurando la continuità e la stabilità delle operazioni di import-export.
