Novità e Cambiamenti Chiave per le Imprese Importatrici
Novità e Cambiamenti Chiave per le Imprese Importatrici
Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), istituito formalmente con il Regolamento UE 2023/956, rappresenta una misura cardine nella strategia ambientale dell'Unione Europea. Il suo obiettivo primario è duplice: rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Accordo di Parigi e contrastare il fenomeno del "dumping ecologico", ovvero la delocalizzazione delle produzioni ad alta intensità di carbonio verso Paesi con normative ambientali meno stringenti.
Mentre il sistema si avvia verso la sua fase definitiva, prevista a partire dal 1° gennaio 2026 , recenti sviluppi normativi e proposte della Commissione Europea introducono novità significative che le imprese importatrici devono conoscere e comprendere per prepararsi adeguatamente. Questo articolo analizza i cambiamenti più rilevanti, con particolare riferimento alla figura del Dichiarante CBAM Autorizzato e alle prospettive di semplificazione.
Il Dichiarante CBAM Autorizzato: Una Nuova Figura Chiave
Una delle novità più importanti introdotte dal Regolamento di esecuzione UE 2025/468, entrato in vigore il 28 marzo 2025, è la definizione dei criteri e delle modalità per ottenere la qualifica di Dichiarante CBAM Autorizzato. Questo status diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2026 per poter importare nell'UE i beni che rientrano nell'ambito di applicazione del CBAM (inizialmente cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio ed elettricità).
La Procedura di Autorizzazione:
Le imprese importatrici (o i loro rappresentanti doganali indiretti) possono, e dovrebbero, attivarsi per tempo. La domanda di autorizzazione può essere presentata già a partire dal 1° gennaio 2025, utilizzando un formato elettronico standard disponibile nel Registro CBAM.
- Tempistiche: La domanda va inoltrata all'autorità nazionale competente (in Italia, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ) almeno 120 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di importazione soggetta a CBAM. Per le domande presentate entro il 15 giugno 2025, il termine per l'esame da parte dell'autorità è esteso a 180 giorni.
- Esame della Domanda: L'autorità ha 120 giorni (o 180 per le domande "precoci") per valutare la richiesta. Entro 45 giorni dalla presentazione, è previsto un contraddittorio obbligatorio con l'operatore per verificare la sussistenza dei requisiti e l'assenza di domande già presentate in altri Stati membri.
Requisiti per l'Autorizzazione:
Per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato, il richiedente deve fornire una serie di informazioni e garanzie :
- Dati identificativi completi.
- Un'autocertificazione che attesti l'assenza, nei cinque anni precedenti, di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché di reati gravi connessi all'attività economica.
- Dimostrazione di solidità finanziaria e operativa.
- Una stima delle importazioni previste di beni CBAM.
Le autorità competenti possono avvalersi di audit svolti in collaborazione con il richiedente, nonché di pareri e conclusioni di esperti o soggetti terzi, per valutare l'idoneità. È importante sottolineare che lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), pur rappresentando un'attestazione di affidabilità doganale, non comporta alcun automatismo o agevolazione specifica ai fini dell'ottenimento della qualifica di Dichiarante CBAM Autorizzato.
In caso di esito positivo, l'autorizzazione viene registrata nel Registro CBAM, notificata al richiedente (entrando in vigore da tale data) e viene assegnato un numero di conto CBAM unico, essenziale per la gestione dei certificati. Qualora l'autorità intenda negare l'autorizzazione, deve prima comunicare le motivazioni all'interessato, concedendogli un termine per presentare osservazioni.
Obblighi del Dichiarante Autorizzato e Gestione dei Certificati
Ottenuta l'autorizzazione, il Dichiarante CBAM Autorizzato assume specifici obblighi legati alla dichiarazione delle emissioni e alla gestione dei certificati CBAM, che rappresentano il corrispettivo del "prezzo del carbonio" incorporato nelle merci importate.
- Dichiarazione Annuale e Restituzione dei Certificati: Entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2027 per le importazioni del 2026), il dichiarante autorizzato dovrà presentare una dichiarazione CBAM contenente le emissioni incorporate verificate relative all'anno civile precedente. Contestualmente, dovrà restituire ("surrender") un numero di certificati CBAM pari a tali emissioni dichiarate. I certificati dovranno essere acquistati preventivamente.
- Mantenimento dei Certificati su Base Trimestrale: Per conservare la validità dell'autorizzazione, il dichiarante deve assicurare che, alla fine di ogni trimestre, il numero di certificati CBAM presenti sul proprio conto nel Registro CBAM sia pari ad almeno l'80% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall'inizio dell'anno fino alla fine di quel trimestre. Il mancato rispetto di questo requisito può portare alla revoca dell'autorizzazione.
- Revoca e Nuova Domanda: Un operatore a cui sia stata revocata l'autorizzazione può presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, a patto di aver regolarizzato la propria posizione presentando la dichiarazione CBAM relativa alle merci importate prima della revoca.
Proposte di Semplificazione e Cambiamenti Futuri
Consapevole della complessità del meccanismo, la Commissione Europea sta lavorando a proposte di modifica del Regolamento istitutivo (Reg. UE 2023/956) volte a semplificare gli adempimenti, specialmente per gli operatori di minori dimensioni. È fondamentale precisare che si tratta, ad oggi, di un documento di lavoro che dovrà superare il vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio, con un'entrata in vigore presumibilmente non anteriore alla fine del 2025.
Soglia De Minimis Annuale:
La proposta più impattante è l'introduzione di una soglia de minimis annuale di 50 tonnellate per importatore, calcolata sul totale delle merci soggette a CBAM importate. Questa soglia riguarderebbe inizialmente i quattro settori industriali principali: ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti.
- Impatto: Se approvata, questa misura esenterebbe un numero molto elevato di piccoli importatori (stimato intorno al 91% del totale) dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione, presentare la dichiarazione annuale e acquistare/restituire i certificati CBAM. Ciò comporterebbe una significativa riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per queste imprese.
- Obblighi per gli Esentati: Gli importatori al di sotto della soglia dovrebbero comunque auto-identificarsi come tali al momento della dichiarazione doganale e monitorare le proprie importazioni per assicurarsi di non superare il limite annuale.
Ulteriori Semplificazioni Prospettate:
Anche per gli operatori che rimarranno soggetti agli obblighi CBAM, la Commissione prospetta semplificazioni:
- Procedure di Rendicontazione: Snellimento delle modalità di calcolo e comunicazione delle emissioni incorporate.
- Delega della Dichiarazione: Possibilità di delegare l'accesso al Registro CBAM e la presentazione materiale della dichiarazione a soggetti terzi qualificati (es. consulenti ambientali), definiti "Rappresentanti CBAM". La responsabilità legale rimarrebbe comunque in capo al Dichiarante CBAM Autorizzato.
- Utilizzo di Valori Standard: Per facilitare l'attestazione del prezzo del carbonio eventualmente già pagato nel Paese terzo (rilevante per ridurre il numero di certificati da restituire), i dichiaranti potrebbero utilizzare valori standard annuali pubblicati dalla Commissione.
- Posticipo Scadenza Dichiarazione: Si valuta di posticipare la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale e la restituzione dei certificati dal 31 maggio al 31 agosto. Se confermato, il primo termine (per l'anno 2026) slitterebbe al 31 agosto 2027.
Implicazioni per le Imprese e Prossimi Passi
L'evoluzione del quadro normativo CBAM richiede attenzione e preparazione da parte delle imprese importatrici.
- Importatori Significativi: Le aziende che importano volumi rilevanti di merci nei settori CBAM devono agire tempestivamente per richiedere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato a partire dal 1° gennaio 2025. Dovranno inoltre strutturarsi per monitorare le emissioni, gestire l'acquisto e la restituzione dei certificati (inclusi gli obblighi trimestrali) e adeguare le procedure interne.
- Piccoli Importatori: Se la soglia de minimis verrà confermata, beneficeranno di un notevole alleggerimento degli obblighi, pur dovendo monitorare le proprie importazioni annuali.
- Fase Transitoria: Non bisogna dimenticare gli obblighi già vigenti nella fase transitoria (fino al 31 dicembre 2025), che prevedono la presentazione di relazioni trimestrali sulle emissioni incorporate (senza obbligo di acquisto certificati). È cruciale utilizzare lo stesso numero EORI per le dichiarazioni doganali e le relazioni CBAM. Si ricorda inoltre che la possibilità di utilizzare valori di default per il calcolo delle emissioni è terminata con il secondo trimestre 2024 (relazione da presentare entro il 31 luglio 2024).
- Monitoraggio e Preparazione: È essenziale monitorare l'iter legislativo delle proposte di modifica e attendere le guide operative promesse dalla Commissione, ad esempio quella sulla procedura di autorizzazione.3 Data la complessità tecnica e normativa, può essere opportuno avvalersi di consulenza specializzata in materia doganale e ambientale.
Conclusione
Il CBAM si conferma come uno strumento fondamentale della politica climatica UE, destinato a incidere profondamente sul commercio internazionale di determinati beni. Le scadenze si avvicinano rapidamente: il 1° gennaio 2025 per l'avvio delle richieste di autorizzazione e il 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore dell'obbligo di essere Dichiarante CBAM Autorizzato per poter importare. Le imprese coinvolte, grandi o piccole, devono prepararsi proattivamente, valutando il proprio impatto, comprendendo i nuovi obblighi e monitorando costantemente l'evoluzione normativa per garantire la conformità ed evitare interruzioni nelle proprie catene di approvvigionamento.