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Nuove Criticità nelle Cessioni Intracomunitarie con Clausola “Franco Partenza”: Sfide e Opportunità per le Aziende

 

Negli ultimi mesi il panorama normativo in materia di cessioni intracomunitarie ha subito importanti modifiche. Con il recente D.Lgs. 87/2024 – noto come Decreto Sanzioni – il legislatore ha introdotto l’obbligo che, per beneficiare dell’esenzione IVA, i beni ceduti debbano giungere nel territorio di un altro Stato membro entro 90 giorni dalla consegna.

Questa disposizione, che replica in parte il sistema sanzionatorio previsto per le esportazioni improprie, mira a garantire che il trasferimento fisico dei beni non rimanga solo una formalità. Tuttavia, il termine di 90 giorni può rappresentare un vero banco di prova per molte aziende, soprattutto quando i beni richiedono ulteriori lavorazioni o trasformazioni prima di essere spediti alla destinazione finale.

Il Nuovo Termine dei 90 Giorni
Il legislatore ha “alzato il tiro” sul tema delle cessioni intracomunitarie con clausola franco partenza. In sostanza, il fisco richiede una prova documentale dell’arrivo a destinazione entro un arco temporale che, se non rispettato, espone l’operatore a sanzioni – attualmente pari al 50% dell’imposta non versata. Questa novità si applica a partire dalle violazioni commesse dall’1 settembre 2024.

Documentazione e Onere della Prova
In questo contesto, la raccolta e la conservazione della documentazione diventa fondamentale. Tradizionalmente, la prova dell’effettivo trasporto dei beni – tramite documenti come il CMR o, in alternativa, altra documentazione equipollente (dichiarazioni del cessionario, polizze di carico, ecc.) – è a carico del fornitore. Un set documentale completo non solo rafforza la posizione dell’azienda in sede di verifica, ma è anche essenziale per “conquistare” quella presunzione legale introdotta con l’articolo 45‑bis del Regolamento UE 282/2011.

Opportunità di Regolarizzazione e Sanzioni Differenziate
Il decreto prevede inoltre una finestra di regolarizzazione: se, entro 30 giorni dal termine dei 90 giorni, l’azienda provvede al versamento dell’imposta dovuta (integrando la documentazione mancante), la sanzione non viene applicata. D’altra parte, nel caso in cui la cessione non preveda il trasporto – ad esempio, quando la merce è già presente nel territorio nazionale – si applicano sanzioni ancora più elevate (fino al 70%).

Cosa Fare per Mitigare il Rischio
Per affrontare queste nuove criticità, è fondamentale:

  • Rivedere e, se necessario, aggiornare le procedure interne per la gestione della documentazione di trasporto.
  • Collaborare con partner logistici e spedizionieri qualificati che possano fornire documenti certificati e tempestivi.
  • Valutare, in caso di lavorazioni o ulteriori operazioni a monte della spedizione, la possibilità di pianificare il flusso operativo in modo da rispettare i 90 giorni.
  • Monitorare costantemente le interpretazioni e le prassi adottate dall’Agenzia delle Entrate, che, come evidenziato anche da recenti risposte a interpello, continueranno a definire i parametri per la prova dell’effettivo trasporto.

Conclusioni
Il nuovo regime normativo richiede un approccio proattivo e organizzato. Le aziende che operano in ambito intracomunitario hanno ora l’opportunità di affinare i propri processi, garantendo non solo la conformità, ma anche la competitività nel mercato europeo. Investire in sistemi di controllo documentale e in formazione specifica per il personale può fare la differenza tra una gestione fluida delle operazioni e il rischio di onerose sanzioni fiscali.

Rimanete aggiornati: in un contesto in continua evoluzione, la corretta interpretazione delle norme e la tempestiva adozione di soluzioni operative adeguate sono la chiave per sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico europeo.