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Nuove Regolamentazioni per l'Importazione di Macchinari in Turchia: La Guida al Sistema TAREKS

A partire dal 1° gennaio 2026, il panorama delle esportazioni di macchinari verso la Turchia ha subito una trasformazione significativa. Il governo turco ha infatti reso pienamente operativo il nuovo sistema di controllo sulle importazioni, denominato TAREKS, con l'obiettivo di garantire che ogni bene strumentale introdotto nel Paese rispetti rigorosi standard di sicurezza e qualità, in linea con le direttive dell'Unione Europea.

Questa riforma non rappresenta solo un aggiornamento burocratico, ma un cambio di paradigma che impone alle aziende esportatrici e agli importatori una pianificazione documentale molto più rigorosa rispetto al passato.

Il Cuore della Riforma: Il Sistema TAREKS

TAREKS è una piattaforma web centralizzata attraverso la quale il Ministero del Commercio turco gestisce le ispezioni e le verifiche di conformità. L'accesso al sistema è obbligatorio per l'importatore e rappresenta la condizione necessaria per ottenere il numero di riferimento a 23 cifre indispensabile per lo sdoganamento della merce. Senza questo codice, inserito nella dichiarazione doganale, i beni non possono entrare in territorio turco.

Allegato 2/A e 2/B: Due Livelli di Controllo

La normativa distingue i macchinari in base ai codici doganali (GTIP), suddividendoli in due liste con obblighi differenti:

  • Allegato 2/A: Comprende i macchinari considerati a maggior rischio, tra cui rientrano quasi tutte le macchine destinate al packaging e al confezionamento (codici 8422.30.00 e 8422.40.00). Per questi prodotti, il caricamento del dossier tecnico completo su TAREKS è obbligatorio e preventivo. Non è possibile spedire la merce senza aver ottenuto il via libera dal sistema.

  • Allegato 2/B: Include macchinari considerati meno pericolosi. In questo caso, l'importatore carica inizialmente solo i documenti commerciali e di trasporto. Tuttavia, le autorità si riservano il diritto di richiedere il dossier tecnico completo in qualsiasi momento per controlli a campione basati su indici di rischio.

L'Obbligo del Visto Consolare e la Documentazione

L'aspetto più critico per gli esportatori italiani riguarda la validazione dei documenti. Per i macchinari rientranti nell'Allegato 2/A, la documentazione tecnica non può essere semplicemente caricata sul portale. La Dichiarazione di Conformità UE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di Rumorosità devono essere preventivamente approvati e vistati dal Consolato o dall'Ambasciata turca in Italia.

Ogni documento tecnico deve inoltre essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca. Oltre ai certificati, il sistema richiede fotografie dettagliate del macchinario per consentirne l'identificazione univoca durante le eventuali ispezioni fisiche in dogana.

Sanzioni e Regole Transitorie

Le conseguenze per l'inosservanza di queste norme sono severe. Errori nella documentazione o dichiarazioni mendaci possono portare alla sospensione dell'utente dal sistema TAREKS per periodi che vanno da uno a dodici mesi. Esiste tuttavia una clausola transitoria: le merci spedite verso la Turchia prima del 1° gennaio 2026 possono essere sdoganate con le vecchie regole fino al 28 febbraio 2026, previa presentazione di una richiesta formale.

In conclusione, il mercato turco richiede oggi un livello di preparazione tecnica e amministrativa senza precedenti. Le aziende devono assicurarsi che i propri reparti tecnici e logistici siano perfettamente coordinati per gestire i tempi necessari per le traduzioni, i visti consolari e le procedure digitali su TAREKS.