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Nuove soglie INTRA 2bis: guida alle semplificazioni per gli acquisti intracomunitari

Il panorama degli adempimenti fiscali per le imprese che operano nel mercato unico europeo sta subendo una trasformazione orientata alla digitalizzazione e alla riduzione degli oneri burocratici. Una recente determinazione direttoriale ha introdotto modifiche sostanziali riguardanti gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, meglio noti come Modelli INTRA 2bis.

Il nuovo limite dei 2 milioni di euro

La novità principale riguarda l'innalzamento della soglia di obbligatorietà. Secondo le nuove disposizioni, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione degli elenchi mensili solo qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti sia stato uguale o superiore a 2.000.000 di euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Si tratta di un salto notevole rispetto alle soglie precedenti, pensato per escludere una vasta platea di medie imprese da un adempimento spesso gravoso.

Perché questa semplificazione?

Questa decisione non nasce dal caso, ma dall'implementazione del Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese. L'integrazione del sistema MDE (Micro-Data Exchange) permette agli istituti di statistica di ricevere direttamente i dati sulle cessioni dagli altri Paesi UE. In pratica, le autorità possiedono già gran parte delle informazioni necessarie tramite i dati fattura e la cooperazione informatica internazionale, rendendo superfluo il doppio passaggio documentale per le transazioni sotto soglia.

La posizione di Pasqui srl: perché continuare a dichiarare?

Nonostante l'esonero normativo rappresenti un indubbio vantaggio in termini di tempo, in Pasqui srl suggeriamo un approccio cautelativo. Continuare a redigere e presentare la dichiarazione, anche se non più obbligatoria per legge, offre diversi benefici strategici:

  • Controllo interno: Mantiene rigorosa la contabilità dei flussi esteri.

  • Prevenzione errori: Evita di accorgersi in ritardo del superamento della soglia in trimestri successivi.

  • Trasparenza: Fornisce un quadro chiaro e immediato in caso di verifiche fiscali o doganali.

Le nuove disposizioni hanno efficacia immediata e interessano le comunicazioni da inviare entro il 25 febbraio 2026. Le aziende sono invitate a verificare i propri volumi d'acquisto dell'ultimo anno per adeguare tempestivamente le proprie procedure interne.