Regolamento PPWR (UE) 2025/40: Guida Pratica agli Obblighi Operativi per Fabbricanti, Importatori e Logistica
Il Regolamento (UE) 2025/40, meglio noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), introduce un quadro normativo armonizzato che sostituisce integralmente la precedente Direttiva 94/62/CE. A partire dal 12 agosto 2026, la legislazione impone nuovi e stringenti requisiti di sostenibilità, etichettatura e tracciabilità su tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea, indipendentemente dal materiale utilizzato o dal canale di distribuzione.
Per garantire la libera circolazione delle merci ed evitare contestazioni in fase di importazione, è fondamentale comprendere la suddivisione delle responsabilità lungo la catena di fornitura. Pasqui srl analizza di seguito i ruoli chiave stabiliti dalla nuova disciplina europea.
Obblighi del Fabbricante
Il fabbricante è il soggetto che produce l'imballaggio o lo fa progettare con il proprio nome o marchio. Tra i principali adempimenti figurano:
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Valutazione della conformità e documentazione: Effettuare la valutazione tecnica preliminare e predisporre un fascicolo tecnico dettagliato contenente la descrizione dell'imballaggio, le caratteristiche dei materiali e i test di laboratorio applicati.
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Dichiarazione di conformità UE: Redigere la dichiarazione ufficiale prima dell'immissione sul mercato.
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Restrizioni sulle sostanze pericolose: Attestare il rispetto dei limiti per i metalli pesanti (somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente inferiore a 100 mg/kg) e l'assenza/limitazione di sostanze PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti.
Obblighi dell'Importatore
L'importatore introduce sul mercato UE imballaggi provenienti da Paesi terzi. Le sue responsabilità includono:
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Verifica documentale: Accertarsi, prima dell'immissione in commercio, che il fabbricante estero abbia svolto le procedure di conformità e redatto il fascicolo tecnico.
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Tracciabilità e conservazione: Apporre i propri dati e recapiti sull'imballaggio (anche tramite tecnologia digital o QR code) e conservare la documentazione per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili).
Ruolo di Distributori e Fornitori di Logistica
I distributori devono verificare la corretta etichettatura e l'iscrizione del produttore ai registri EPR (Responsabilità Estesa del Produttore). I fornitori di servizi di logistica hanno invece il compito di garantire che le operazioni di movimentazione, stoccaggio e spedizione non compromettano l'integrità e la conformità dell'imballaggio.
In vista della scadenza del 12 agosto 2026, è indispensabile auditare i propri processi e la catena di fornitura per evitare blocchi commerciali o sanzioni.
